Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL PATTO DI PROVA CONTENUTO NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE E' NULLO SE LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE AVVIENE DOPO L'INIZIO DEL RAPPORTO - A termini dell'art. 2096 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 21758 del 22 ottobre 2010, Pres. Roselli, Rel. Morcavallo).

La s.r.l. NEC ha assunto alle sue dipendenze Claudio T. con qualifica di direttore commerciale. La lettera di assunzione, contenente patto di prova, è stata consegnata al lavoratore il 1 dicembre 2000, contestualmente all'inizio del rapporto. Essa è stata restituita, firmata per accettazione, all'azienda il 4 dicembre 2000. Con lettera del 13 aprile 2001, prima della scadenza del periodo di prova, l'azienda ha comunicato a Claudio T. il recesso dal rapporto di lavoro per mancato superamento della prova. Il Tribunale di Macerata, cui il lavoratore si è rivolto, ha dichiarato il licenziamento illegittimo in quanto ha ritenuto nullo il patto di prova perché il lavoratore aveva restituito la lettera di assunzione da lui sottoscritta quattro giorni dopo l'inizio del rapporto di lavoro. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Ancona. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Ancona per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21758 del 22 ottobre 2010, Pres. Roselli, Rel. Morcavallo), ha rigettato il ricorso. La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova - ha affermato la Corte - è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore. Nella specie - ha osservato la Corte - l'accertamento del giudice di merito è nel senso che l'assunzione è avvenuta il 1° dicembre 2000, mediante proposta dell'amministratore della società ed accettazione di Claudio T., mentre il patto di prova è stato sottoscritto dal lavoratore - dopo la sua assunzione - solo successivamente, a distanza di alcuni giorni, così confermandosi la nullità della pattuizione.


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