Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA SITUAZIONE DI PRECARIETA' OCCUPAZIONALE PREGIUDICA L'ESERCIZIO DEI DIRITTI TUTELATI DALL'ART. 21 COST. - Di regola l'assunzione deve avvenire a tempo indeterminato (Cassazione Sezione Lavoro n. 23234 del 17 novembre 2010, Pres. Foglia, Rel. Arienzo).

Enza M. ha lavorato alle dipendenze della Rai Radiotelevisione italiana Spa, svolgendo mansioni di "realizzatore-decoratore" con una serie di contratti a termine nel periodo dal gennaio 1996 al marzo 1998. Le assunzioni sono state motivate con riferimento all'art. 1, secondo comma, lettera e) della legge n. 230/62 che consente il ricorso a contratti a tempo determinato per "specifici programmi" radiofonici o televisivi. Ella ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare la nullità dei termini apposti ai vari contratti rilevando che i programmi cui era stata destinata erano privi di "specificità" e che non sussisteva un nesso di necessità tra la sua specifica professionalità e le esigenze organizzative dei programmi. Il Tribunale, con sentenza del settembre 2002, ha accolto la domanda dichiarando l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando la Rai al risarcimento del danno in misura pari a tre annualità della retribuzione. La decisione è stata confermata, nell'aprile 2006, dalla Corte d'Appello di Roma, che, nella motivazione della sua decisione, ha fatto riferimento al consolidato orientamento della Suprema Corte nell'interpretazione della normativa concernente l'assunzione a tempo determinato per specifici programmi radiotelevisivi. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione impugnata per violazione di legge e sollecitando una revisione dell'orientamento  giurisprudenziale della Suprema Corte, in considerazione della tendenza, in sede legislativa, a favorire la flessibilità del contratto di lavoro.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23234 del 17 novembre 2010, Pres. Foglia, Rel. Arienzo) ha rigettato il ricorso. La disposizione di legge che si assume violata o falsamente applicata - ha osservato la Corte - è contenuta in una legge, promulgata nel 1962 e modificata nel 1977, che entro il genere del contratto di lavoro subordinato, già previsto nell'art. 2094 cod. civ., tiene distinte le due specie del contratto a tempo indeterminato e del contratto a termine, ponendo la prima come regola e la seconda come eccezione, realizzabile in ipotesi singolarmente previste. Che il "sistema giuridico nel suo complesso" sia oggi orientato verso la "flessibilità" del contratto di lavoro (così come sostenuto in ricorso) - ha rilevato la Corte - è considerazione di contenuto prevalentemente ideologico ossia non sufficiente ad identificare un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato nel senso in cui all'art. 12, secondo comma, preleggi: principio che potrebbe comunque valere solo in caso di dubbio sulle parole della legge o sulla intenzione del legislatore; ma la disposizione dell'art. 1 e l'intera legge cit. - ha affermato la Corte - non pongono dubbi circa il suddetto rapporto di regola ad eccezione; che poi il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato costituisca in quel sistema normativo ipotesi eccezionale è tanto più giustificato quando, come nel caso di specie, trattasi di lavoro artistico oppure caratterizzato da finalità didattiche o informative. La libertà di manifestazione del pensiero, di espressione artistica e di insegnamento sono tutelate dagli artt. 21, primo comma Cost. e, nel caso in cui vengano esercitate nell'esecuzione di prestazioni di lavoro subordinato, ossia con attività necessaria ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (cfr. art. 36, primo comma, Cost.) esse riceverebbero una grave compressione dalla non stabilità (oggi si usa il termine "flessibilità") del rapporto di lavoro, sottoposto a scadenza e, sottoponente il lavoratore all'eventualità del non rinnovo, con i conseguenti condizionamenti; ogni dubbio interpretativo, avente ad oggetto una fonte di diritto primaria o sub primaria ovvero un contratto, deve essere sciolto nel senso di imporre il minimo sacrificio alle suddette libertà del lavoratore costituzionalmente garantite.

La Cassazione ha quindi confermato il suo orientamento secondo cui, in materia, affinché il rapporto di lavoro a termine possa ritenersi legittimo, è necessario il concorso di una pluralità di requisiti, essenzialmente riferibili alla temporaneità e specificità dello spettacolo o dell'esigenza lavorativa che il contratto è diretto a soddisfare, ed in particolare: a) che il rapporto si riferisca ad una esigenza di carattere temporaneo della programmazione televisiva o radiofonica, da intendersi non nel senso della straordinarietà o occasionalità dello spettacolo (che ben può essere anche diviso in più puntate e ripetuto nel tempo), bensì nel senso che lo stesso abbia una durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall'azienda, per cui, essendo destinato ad esaurirsi, non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa; b) che il programma, oltre ad essere temporaneo nel senso sopra precisato, sia anche caratterizzato dalla atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro evento organizzato dall'azienda nell'ambito della propria ordinaria attività radiofonica o televisiva, per cui, essendo prodotto di caratteristiche idonee ad attribuirgli una propria individualità ed unicità (quale species di un certo genus) lo stesso sia configurabile come un momento episodico dell'attività imprenditoriale e, come tale, rispondente anche al requisito della temporaneità; c) che, infine, l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non può ritenersi sufficiente a giustificare l'apposizione del termine la semplice qualifica tecnica o artistica del personale, richiedendosi che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del lavoratore sia indispensabile per la buona realizzazione dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda.


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