Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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ACCORDO SINDACALE PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA E DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - È valido se accettato dai lavoratori (Cassazione Sezione Lavoro n. 4969 del 21 maggio 1999, Pres. Genghini, Rel. Battimiello).

Deve ritenersi legittimo l’accordo tra impresa e rappresentanze sindacali aziendali con il quale, al fine di evitare licenziamenti, si pattuisca la sospensione della prestazione lavorativa e della corresponsione della retribuzione per un determinato periodo, in attesa di conoscere l’esito della domanda di concessione del trattamento di cigs. In questo caso non si verifica una rinuncia alla retribuzione garantita dall’art. 36 Cost. Rep. Infatti può parlarsi di rinuncia alla retribuzione laddove permanga l’impegno a fornire la prestazione. Ma se l’accordo è nel senso che in via temporanea non v’è obbligo per il lavoratore di prestare l’attività lavorativa e per il datore di lavoro di corrispondere al retribuzione si è in presenza di una convenzione, modificativa del patto originario, perfettamente valida. E, mancando il diritto alla retribuzione, ossia l’oggetto del preteso negozio abdicativo, non può esservi rinuncia. L’accordo è vincolante per i singoli lavoratori ove questi lo abbiano accettato espressamente o con comportamenti concludenti.


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