Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA MANCATA FRUIZIONE DEL RIPOSO NEI GIORNI FESTIVI NON PUO' ESSERE RITENUTA DI PER SE' PRODUTTIVA DI DANNO ESISTENZIALE - Che deve essere provato, anche mediante presunzioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 23624 del 22 novembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Picone).

Il mancato godimento del riposo nei giorni festivi e la mancata fruizione delle ferie non sono di per sé fatti idonei a costituire presunzioni in ordine alla sussistenza di una danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale include in sé tanto il danno biologico quanto il danno morale, quanto, ancora, il danno esistenziale; quest'ultimo, a differenza del danno morale, (che ha natura emotiva e interiore) e del danno biologico (subordinato alla lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato medicalmente accertabile), consiste nel pregiudizio, oggettivamente accertabile, che l'illecito (nella specie, del datore di lavoro) abbia cagionato sul fare a-reddituale del soggetto, alterandone abitudini di vita e assetti relazionali che a lui erano propri, sconvolgendone la vita quotidiana e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno; la natura risarcitorio/riparatoria (e giammai sanzionatoria, non conoscendo il nostro ordinamento l'istituto della sanzione civile o pena privata) del danno esistenziale postula che, dello stesso, venga fornita la prova dall'istante con riferimento non soltanto al fatto costitutivo dell'illecito (nella specie, l'inadempimento del datore di lavoro), ma anche alle relative conseguenze (relativamente cioè al quomodo la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto), prova il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testimoniale a quella per presunzioni. La mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno esistenziale impedisce, pertanto, al giudice ogni liquidazione, sia pur in forma equitativa, perché questa, onde non trasmodare nell'arbitrio, necessita pur sempre di parametri oggettivi sui ancorarsi.


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