Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCESSO DEL LAVORO, UNA VOLTA INSTAURATO IL GIUDIZIO, NUOVE DOMANDE POSSONO ESSERE PROPOSTE CON UN SECONDO RICORSO - Da riunire al primo (Cassazione Sezione Lavoro n. 24339 del 1 dicembre 2010, Pres. Vidiri, Rel. Meliadò).

Nel rito del lavoro, nel quale il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado è particolarmente rigoroso, non è, tuttavia, precluso alla parte che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande, di proporne ulteriori nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso, il quale deve ritenersi completo con l'indicazione, a sostegno delle ulteriori domande, di documenti già prodotti nel precedente giudizio e di cui sia chiesta la riunione per ragioni di economia processuale. Le preclusioni previste, nel rito del lavoro, dagli artt. 414, 416 e 420 comma 1 cod. proc. civ., essendo volte a garantire le esigenze del contraddittorio e del diritto di difesa, non impediscono, infatti, che una nuova domanda, la cui proposizione sia dalle stesse inibita, possa essere separatamente introdotta con un autonomo atto, destinato a essere riunito a quello originario.


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