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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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UN'ANNUNCIATRICE TRADUTTRICE ASSUNTA CON CONTRATTO DI "LAVORO AUTONOMO" PUO' ESSERE RITENUTA LAVORATRICE SUBORDINATA - In base a un complesso di indizi (Cassazione Sezione Lavoro n. 23320 del 18 novembre 2010, Pres. Foglia, Rel. Meliadò).
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Dana E. ha svolto per la RAI-Radiotelevisione italiana attività di annunciatrice-traduttrice in base a formali contratti di "lavoro autonomo". Ella ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare che per le modalità della sua prestazione si era di fatto instaurato con l'azienda un rapporto di lavoro subordinato. Dopo aver sentito alcuni testimoni, il Tribunale ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Roma. Nella motivazione della sua sentenza la Corte d'Appello ha osservato in sintesi che gli esiti dell'istruttoria portavano ad escludere alcune rilevanti circostanze sintomatiche della subordinazione e ha rilevato, in particolare, che, pur essendo la ricorrente tenuta a rispettare l'orario di lavoro "come tutti gli altri traduttori", tali vincoli orari risultavano indifferenti rispetto alla qualificazione del rapporto, essendo "coessenziali alle necessità tecniche connesse alle trasmissioni via etere", che l'attività di vigilanza e controllo della RAI si risolveva nella mera predisposizione di controlli "a campione", non caratterizzati da continuità, e volti, in definitiva, alla verifica del risultato della prestazione, e, comunque, che tardivamente era stato prospettato che l'orario di lavoro era "unilateralmente" determinato dall'azienda e variato con "appositi ordini di servizio". La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23320 del 18 novembre 2010, Pres. Foglia, Rel. Meliadò) ha accolto il ricorso. Nel caso in esame - ha osservato la Cassazione -la Corte territoriale ha ritenuto che ricorressero "alcune circostanze sintomatiche del difetto dei presupposti della subordinazione", ma senza fornire una valutazione adeguata e coerente delle circostanze a tal fine considerate, sebbene le stesse risultassero idonee ad incidere sui criteri generali di qualificazione della fattispecie legale; in particolare la Corte d'Appello ha omesso di valutare la reale natura dei "vincoli orari" cui la ricorrente era tenuta nei confronti dell'azienda resistente, assumendo erroneamente come gli stessi fossero di per sé irrilevanti ai fini della qualificazione del rapporto, e assumendo, altresì, che si trattasse di circostanze tardivamente prospettate, nonostante che, nel corso del giudizio, il teste Ferrise, funzionario dell'azienda, avesse riferito che "la lavoratrice dove (va) rispettare l'orario di lavoro come tutti gli altri traduttori" e che, già nel giudizio di primo grado, la stessa avesse prodotto le "note di servizio" relative agli orari di lavoro e al loro puntuale rispetto da parte degli annunciatori: documenti che, date le premesse argomentative, la Corte ha, pertanto, sostanzialmente omesso di valutare. Allo stesso modo - ha osservato la Cassazione - riguardo all'attività di vigilanza e controllo esercitata dalla RAI, la Corte romana ne ha escluso la significatività qualificatoria sulla base della considerazione che si trattava di controlli "a campione" e che alla presenza di un funzionario al momento della lettura al microfono dei notiziari non poteva attribuirsi altro ruolo che quello di un "osservatore "esterno" della qualità e della esatta esecuzione della trasmissione", ma in tal modo non considerando, da un lato, che la natura delle mansioni svolte non rendeva necessari controlli penetranti e pervasivi, dall'altro che, comunque, quelli in concreto esercitati non potevano considerarsi meno puntuali per la loro ricorrenza periodica, tenuto conto, fra l'altro, che gli stessi venivano esercitati da "un funzionario che per nome e per conto della direzione seguiva l'andamento delle trasmissioni col compito di intervenire in caso di necessità" e che "... in caso di anomalia o di mancata esatta esecuzione della prestazione ... redigeva una nota" per il responsabile della struttura: funzionario che ben difficilmente poteva, pertanto, essere configurato come un mero "osservatore esterno". Per il resto - ha rilevato la Cassazione - la Corte non ha mancato di valutare circostanze (quale l'assenza di un obbligo per la lavoratrice di giustificare le assenze, fermo restando il dovere per la stessa di avvertire con congruo anticipo) allegate dall'azienda a ulteriore prova dell'inesistenza di una situazione di subordinazione, ma che, in realtà, avrebbero potuto rinvenire adeguato rilievo sistematico solo in presenza di una attività di selezione, graduazione e coordinamento sistematico degli indici significativi della fattispecie normativa, che portasse, alla luce dell'istruttoria, alla individuazione, nel caso, dei tratti più ricorrenti e significativi della fattispecie legale; il che vale quanto dire che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui se è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere di direzione ed organizzazione del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, ad assumere la funzione di parametro normativo essenziale di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, nondimeno anche ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventualmente altri, pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, possono costituire, sulla base di una valutazione complessiva e non meramente atomistica delle risultanze processuali, adeguati indici rivelatori della reale sistemazione degli interessi perseguiti dalle parti, sì da prevalere sula contraria formale volontà dalle stesse manifestata.
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