|
Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
|
PER POTER ESSERE ADDOTTA A MOTIVAZIONE DI UN LICENZIAMENTO DISCIPLINARE, LA RECIDIVA DEVE ESSERE PREVIAMENTE CONTESTATA AL LAVORATORE - In base all'art. 7 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 23924 del 25 novembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Napoletano).
|
Per potere essere addotta a motivazione del licenziamento disciplinare la recidiva deve essere previamente contestata al lavoratore a termini dell'art. 7 St. Lav. Non è condivisibile l'assunto che ai fini della legittimità del licenziamento nel quale vengono in rilievo precedenti addebiti sanzionati - ossia la recidiva - non sarebbe necessaria la relativa preventiva contestazione degli stessi essendo questi già stati contestati in occasione dell'irrogazione delle precedenti sanzioni disciplinari. Il procedimento d'irrogazione del licenziamento disciplinare è, infatti, del tutto autonomo e svincolato da quello inerente precedenti sanzioni disciplinari. Diversamente il lavoratore non sarebbe posto in condizione di adeguatamente difendersi, non essendogli stato preventivamente comunicata l'intenzione del datore di porre a base dell'irrogando licenziamento anche fatti per i quali era stato, in passato, irrogata sanzione disciplinare.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|