Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

E' LECITA L'ASSUNZIONE A TERMINE PER UN PROGRAMMA TELEVISIVO NON SPECIFICO, IN QUANTO CONSENTITA DA UN ACCORDO SINDACALE - In base all'art. 23 della legge n. 56/87 Cassazione Sezione Lavoro n. 23233 del 17 novembre 2010, Pres. Foglia, Rel. Arienzo).

Nel periodo dal marzo 1999 all'ottobre 2000 Maria M. ha lavorato alle dipendenze della RAI-Radiotelevisione italiana come programmista regista con tre contratti a tempo determinato riferiti all'esigenza di produrre un programma televisivo, con richiamo a un accordo sindacale del 5 aprile 1997 che consentiva l'assunzione a termine per un programma o per più specifici programmi. Dopo la scadenza dell'ultimo contratto la lavoratrice ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare la nullità dei termini apposti alle tre assunzioni, sostenendo che il singolo programma cui era stata adibita non aveva le caratteristiche di "specificità" previste dalla legge n. 230/62 e che non sussisteva un rapporto di funzionalità necessaria tra le sua professionalità e tale programma, onde mancavano i requisiti indicati dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte per la legittimità dell'assunzione a termine. L'azienda si è difesa sostenendo che le assunzioni a termine dovevano ritenersi legittime, in quanto consentite dall'accordo sindacale del 5 aprile 1997 e dall'art. 23 della legge n. 56/87 che prevedeva la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di lecita assunzione a termine. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda ed ha accertato l'esistenza di un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo che l'accordo sindacale del 5 aprile 1997 potesse validamente consentire le assunzioni oggetto della controversia. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Roma, che ha escluso che l'azienda avesse provato la sussistenza dei presupposti giustificativi della clausola di durata apposta ai contratti di lavoro succedutisi nel tempo, ovvero l'assoluta necessità di fare ricorso, rispetto al concreto assetto organizzativo, ad una utilizzazione temporanea della lavoratrice e il "nesso di necessità diretta" tra la specifica professionalità di cui la stessa era portatrice e lo specifico spettacolo o programma. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23263 del 17 novembre 2010, Pres. Foglia, Rel. Arienzo) ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che l'accordo sindacale del 5 aprile 1997 abbia legittimato le assunzioni a termine della lavoratrice. L'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - ha rilevato la Corte - ha, invero, esteso l'ambito dei contratti a termine "autorizzati", consentendo anche alla contrattazione collettiva (nazionale o locale, con esclusione di quella aziendale) di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine di contratto di lavoro; ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all'individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle già previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.

La più recente giurisprudenza di legittimità - ha rilevato la Corte riferendosi a Cass. n. 167/2006 - ha ritenuto, infatti erronea la tesi secondo la quale, se la contrattazione collettiva è stata abilitata all'aggiunta di fattispecie diverse rispetto a quelle legalmente fissate, non le è stato, tuttavia, attribuito il potere di incidere sulla disciplina di quelle già contemplate dalla legge (così, ad esempio, l'occasione temporanea di lavoro costituita dall'assenza per ferie presupporrebbe necessariamente la funzione sostitutiva del personale assente) né di individuare ipotesi di lavoro a termine privi del fondamentale connotato dell'assenza di un'occasione stabile di lavoro, in contrasto con la disciplina legale che contempla fattispecie di assunzione a termine tutte riconducibili al comune presupposto, di carattere oggettivo, della temporaneità dell'occasione di lavoro.

Siffatta limitazione del potere conferito all'autonomia collettiva - ha affermato la Corte - non trova rispondenza nella lettera e nella ratio della norma: un'ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva non può che essere, in tutti i casi, diversa da quella contemplata dalla legge, restando di conseguenza sottratta alle condizioni di legittima apposizione del termine previste dalla disciplina legislativa; la riserva all'autonomia collettiva dell'individuazione di ipotesi di contratti a termine ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ha inteso, evidentemente, creare un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo rispetto a quello della L. 230/62, modificata dalla L. 266/77, cosicché, accanto all'area originaria del contratto a termine per le esigenze ivi considerate, è stata prevista la possibilità di individuare anche un'area di impiego normale e ricorrente del tipo contrattuale, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo. In conclusione - ha affermato la Corte - la delega conferita alla contrattazione collettiva dal legislatore è da intendere quale "delega in bianco" in ordine all'introduzione di ipotesi di contratto di lavoro a termine; la norma così interpretata non rappresenta una liberalizzazione dell'assunzione a termine e un capovolgimento del rapporto di regola-eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e lavoro temporaneo.

La necessità dell'accordo collettivo - ha osservato la Cassazione - garantisce adeguatamente gli interessi del lavoratori ed è l'esatto contrario della liberalizzazione (ritenuta inammissibile da Corte costituzionale n. 41/2000, in forza dell'obbligo dell'Italia di rispettare la direttiva 1999/70/Ce del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999); dunque, sotto detto profilo, non appare revocabile in dubbio che la disposizione dell'accordo dell'aprile 1997 ben possa avere previsto assunzioni a termine per programmi individuati anche in carenza del requisito di specificità oggettiva e soggettiva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è individuato nella lettera e) dell'art. 1 della legge 230/1962. Peraltro, la lettera della disposizione aggiunge l'aggettivo "specifici" unicamente alla ipotesi di cui il lavoratore sia assunto per una pluralità di programmi precisando altresì, che in questo caso, l'impegno per ciascun programma non deve esaurire la prestazione giornaliera e/o settimanale; dunque, a differenza di quanto previsto dalla lettera f) dell'art. 1 della legge 230/1962 come modificato dalla legge 266/1977, quando la assunzione sia correlata alla realizzazione di un unico programma - id est di un singolo spettacolo sia pure suddiviso in puntate - non è necessario il requisito della specificità risultando la prestazione dedotta in contratto chiaramente determinata mediante la indicazione, nel contratto medesimo, del titolo del programma stesso; viceversa se la assunzione avviene in riferimento ad una pluralità di programmi occorrono gli ulteriori requisiti della specificità e della limitata estensione oraria dell'impegno richiesto per ciascun programma evidentemente al fine di evitare che la apposizione di termine divenga la forma "normale" di assunzione dei lavoratori. In altri termini - ha affermato la Corte - quando la prestazione del lavoratore assunto a termine debba essere utilizzata per la realizzazione di diversi programmi questi devono presentare peculiari caratteristiche, essere, cioè, specifici e comportare ciascuno un impegno lavorativo ridotto di talché la prestazione giornaliera o settimanale debba essere resa in relazione a più di un programma; il c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 prevede la medesima ipotesi di apposizione del termine al contratto e che la scadenza dello stesso è fissata al 31 dicembre 2003 per la parte normativa di talché anche i contratti sottoscritti in epoca successiva al settembre 2001 - data di entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001 - rimangono disciplinati, in applicazione del dettato dell'art. 11 della predetta normativa, dalle clausole collettive. Né può sostenersi - ha affermato la Corte - che l'accordo sindacale del 5.4.1997 richiamato a sostegno della pretesa azionata non rientri tra quelli menzionati dall'art. 23 L. 56/87, che consente l'individuazione di nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro soltanto in sede di "contratti collettivi di lavoro", atteso che nella parte iniziale del contratto anzidetto risulta espressamente specificato che lo stesso si pone come accordo attuativo del contratto collettivo di lavoro del 6.4.1996 e ne realizza le finalità e gli indirizzi in tema di contrattazione di secondo livello e di rinnovo dei minimi contrattuali per il biennio 1997/1998; è evidente, pertanto, che lo stesso accordo sia integrativo ed attuativo di quello collettivo richiamato, onde deve ritenersi che lo stesso rientri tra quelli autorizzati ex art. 23 citato in virtù del rinvio ad esso fatto dalla normativa collettiva nazionale a tanto autorizzata; in ogni caso, ed a maggiore conforto della tesi sostenuta da parte ricorrente, deve rilevarsi che la relativa sottoscrizione risulta essere stata effettuata dall'Intersind, per la parte datoriale, e da SLC-CGIL, FIS-CISL e UIL SIC-UIL,onde anche sotto tale profilo deve ritenersi che la stipulazione sia avvenuta con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in conformità in quanto prescritto dall'art. 23, comma 1, L. 28/2/1987 n. 56.

La Suprema Corte ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Perugia, per un nuovo esame dell'accordo 5.4.1997, al fine di stabilire i contenuti e la portata dell'autorizzazione alla stipulazione di contratti a termine.


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