Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IN CASO DI DESTINAZIONE A MANSIONI INFERIORI, IL LAVORATORE PUÒ OTTENERE LA CONDANNA DELL'AZIENDA AL CORRETTO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DELLE PRECEDENTI MANSIONI - Non è invece applicabile lo strumento della reintegrazione previsto dall'art. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 4818 del 18 maggio 1999, Pres. Lanni, Rel. Vidiri).

I principi di correttezza e buona fede rilevano - nel rapporto di lavoro - come norme di relazione con funzione di fonte integrativa del contratto (art. 1374 cod. civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privato, sicché in assenza di qualsiasi obbligo imposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al lavoratore stesso di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa, come previsto nel contratto collettivo stesso. Il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto non può lamentare che il datore di lavoro non l'abbia messo in grado di avvalersi del diritto, previsto dal contratto collettivo, di fruire di un periodo di aspettativa al termine del comporto, in particolare non comunicandogli i criteri che avrebbe seguito per la determinazione di tale periodo in relazione all'ipotesi di pluralità di episodi morbosi (c.d. eccessiva morbilità), dato che il datore di lavoro non è tenuto a sollecitare il ricorso all'aspettativa e, d’altra parte, la normativa legale e contrattuale deve essere nota ad entrambe le parti del rapporto.


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