Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

LA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO IN UN'OPERA LETTERARIA O SCIENTIFICA E' TUTELATA, OLTRE CHE DALL'ART. 21, DAGLI ARTICOLI 9 E 33 DELLA COSTITUZIONE - Come la satira (Cassazione Sezione Terza Civile n. 265 del 7 gennaio 2011, Pres. Morelli, Rel. Spagna Musso).

La manifestazione del pensiero in un'opera scientifica è tutelata, oltre che dall'art. 21, dagli articoli 9 e 33 della Costituzione, concernenti la cultura, l'arte e la scienza. Devono applicarsi in materia i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento sia alla satira (Cass. 28411/2008) che all'attività letteraria (Cass. n. 7798/2010), nel senso che, mentre l'attività giornalistica (che ha il suo principale referente normativo nell'art. 21 Cost.), poiché funzionalmente collegata al diritto-dovere di informazione (per fare in modo che venga compiutamente informato "il popolo" al fine di un corretto e legittimo esercizio della "sovranità" ad esso spettante nel nostro sistema istituzionale - sul punto Cass. 16236/2010), soggiace ai parametri giurisprudenziali della veridicità o quanto meno attendibilità della fonte informativa, dell'interesse pubblico alla notizia e di un linguaggio continente che non sia meramente offensivo, l'attività di estrinsecazione del pensiero che si traduca nella satira o in opere letterarie non soggiace, ai fini della sua piena liceità, a detti requisiti.

Infatti, sia la satira (versione "caricaturale" e volutamente alterata in senso ironico di fatti, comportamenti e persone, che può realizzarsi anche mediante immagini di natura artistica, come la cd. vignetta) che l'attività letteraria (sia in senso scientifico, sia in senso narrativo), da un lato, possono estrinsecarsi mediante modalità di espressione, anche eventualmente lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato e, dall'altro, sono sottratte al parametro della "verità".

Come per la satira e la letteratura, uno scritto che abbia caratteri e finalità scientifiche risulta "destinatario" della disciplina civilistica - costituzionale di cui agli artt. 9 e 33 Cost., finalizzata non solo alla libera estrinsecazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., ma all'affermazione del nostro ordinamento quale "Stato di cultura", in cui tutte le manifestazioni artistiche e scientifiche sono previste come "libere" e degne di essere "promosse" dalla Repubblica.

Ciò significa che, come il diritto di informazione è da ritenersi prevalente rispetto alla riservatezza (Cass. 16236/2010), così l'attività scientifico-letteraria è da ritenersi prevalente rispetto alla sfera di tutela dell'onore e della reputazione individuali.


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