Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

SE LA COMUNICAZIONE DI APERTURA DI UNA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE NON CONTIENE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 223 DEL 1991, I LICENZIAMENTI SONO INSANABILMENTE INEFFICACI - Anche nel caso che sia intervenuto un accordo sindacale (Cassazione Sezione Lavoro n. 26492 del 30 dicembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Zappia).

In tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha la finalità sia di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall'azienda.

Pertanto il vizio di tale comunicazione non è ex se sanato dalla successiva stipulazione di accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare, ed il giudice dell'impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve comunque verificare - con valutazione di merito a lui devoluta e non censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria - l'adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura.

La mancata indicazione nella comunicazione suddetta di tutti gli elementi previsti nel citato art. 4, fra cui la limitazione dell'ambito dei criteri di scelta, determina, insanabilmente l'inefficacia dei successivi licenziamenti.

E tale conclusione è suffragata dalla previsione testuale della norma di cui all'art. 5 della legge 223/91 secondo cui le previste esigenze tecnico produttive devono essere riferite al "complesso aziendale"; ciò in forza dell'esigenza di ampliare al massimo l'area in cui operare la scelta, onde approntare idonee garanzie contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo lavoratore, in cui tanto più facilmente si può incorrere quanto più si restringe l'ambito della selezione.

La delimitazione dell'ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità è dunque consentita solo quando dipenda da ragioni produttive ed organizzative, ragioni che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, quando cioè gli esposti motivi dell'esubero e le ragioni per cui lo stesso non può essere assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta ad un determinato settore o reparto.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it