Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

I DIRIGENTI "CONVENZIONALI" HANNO DIRITTO ALLA TUTELA CONTRO I LICENZIAMENTI IN BASE ALLA LEGGE N. 604/66 E ALL'ART. 18 ST. LAV. - Non i "minori" (Cassazione Sezione Lavoro n. 25145 del 13 dicembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Ianniello).

Nella evoluzione della elaborazione giurisprudenziale della nozione di dirigente l'approdo più recente è rappresentato dall'affermazione secondo la quale "la qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, farsi riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità della dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo" (cfr., tra le altre, recentemente Cass. n.14835/2009).

Ne consegue che, tenendo conto della possibile complessità delle strutture aziendali contemporanee, sono qualificabili come veri e propri dirigenti anche quelli c.d. medi o minori "sempre che rientrino nella previsione e definizione della contrattazione collettiva, che ne può differenziale - nell'ambito dell'autonomia negoziale propria delle organizzazioni sindacali - pure la disciplina attraverso una modulazione delle tutele rescissorie sulla base del grado di rappresentatività, di autonomia e di responsabilità in concreto riconosciuto" (così Cass. S.U. 7880/2007).

Restano peraltro esclusi dalla disciplina speciale, legale e contrattuale collettiva, stabilita per la categoria dei dirigenti unicamente "i c.d. pseudo dirigenti, cioè quei lavoratori che seppure hanno di fatto il nome ed il trattamento dei dirigenti, per non investire nel'organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza analogo a quelli dei c.d. dirigenti convenzionali (dirigenti apicali, medi o minori), non sono classificabili come tali dalla contrattazione collettiva."

A tale personale sono viceversa applicabili le tutele legali più incisive previste per il restante personale in materia di limitazione del potere datoriale di licenziamento "non essendo praticabile uno scambio tra pattuizione di benefici economici (e di più favorevole trattamento) e la tutela garantistica ad essi assicurata, al momento del recesso datoriale, dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1979" (così ancora Cass. S.U. n. 7880/2007).

Va data continuità a tale orientamento - espresso anche al massimo livello di esercizio della funzione nomofilattica - in quanto esso assicura la unitarietà della categoria, pur nella maggiore articolazione della figura nella mutata realtà socioeconomica delle aziende, alla stregua del dettato programmatico di cui all'art. 2095 cod. civ. con la prevista mediazione della contrattazione collettiva di settore.


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