Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA LIQUIDAZIONE DI SINISTRI INESISTENTI NON PUO' ESSERE GIUSTIFICATA DA PRESSIONI MAFIOSE, OVE IL LAVORATORE NON ABBIA INFORMATO L'AZIENDA DELLA ESTORSIONE SUBITA - Possibile il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 26489 del 30 dicembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Stile).

Nicola R., dipendente dalla S.p.A. Fondiaria SAI, addetto all'Ispettorato sinistri di Caserta, è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito, tra l'altro, di avere proceduto alla liquidazione di sinistri senza una adeguata verifica e di non avere mai tenuto conto di situazioni gravemente sospette, di concatenazione di sinistri e di coinvolgimento delle stesse persone, in termini risarcitori, in un numero molto elevato di incidenti, omettendo altresì di segnalare tali anomalie alla direzione. Il lavoratore si è difeso sostenendo che si era venuto a trovare in una situazione di indebito condizionamento a causa della forte pressione di organizzazioni criminali. L'azienda non ha accolto le giustificazioni ed ha licenziato il dipendente. Questi ha chiesto al Tribunale di Napoli di annullare il licenziamento. L'azienda, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dalla domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del lavoratore al risarcimento del danno derivatole dall'indebita liquidazione di sinistri. Il Tribunale, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha rigettato sia la domanda principale che quella riconvenzionale. Questa decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli che ha annullato il licenziamento, in quanto ha ritenuto che l'azienda conoscesse la realtà della situazione lavorativa e che la liquidazione dei sinistri fosse stata previamente verificata dai superiori dell'ispettore. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Napoli per difetto di motivazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 26489 del 30 dicembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Stile) ha accolto il ricorso, rilevando, tra l'altro, che la Corte di Napoli non aveva adeguatamente considerato la nota del 1/12/94 indirizzata dall'azienda agli ispettori liquidatori di Caserta, nella quale si prescrivevano una serie di raccomandazioni legate "all'attuale fenomenologia delittuosa in accoglimento di alcune istanze emerse in sede associativa ANIA nella riunione tenutasi a Napoli il 13/10/94; estrarre fotocopia carta di circolazione, scattare fotografie con data, effettuare pagamenti con quietanze separate, a mezzo bonifico o comunque senza diretta consegna di assegni pro manibus, estrarre fotocopia documento d'identità del percipiente o del beneficiario in caso che il pagamento tramite bonifico non possa essere effettuato, favorire lo scambio d'informazioni e di documentazioni nonché la partecipazione di liquidatori di zona ad incontri periodici per concordare iniziative operative comuni".

La liquidazione di sinistri palesemente inesistenti - ha affermato la Corte - è certamente circostanza che va a minare irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il dipendente ed il datore di lavoro e che, dunque, giustifica l'intimazione di licenziamento per giusta causa; l'analisi delle risultanze istruttorie, compiuta dai giudici di secondo grado, in nessun modo si è incentrata sulla persona di Nicola R. e sui suoi comportamenti nei riguardi della società, risolvendosi, invece, nella disamina in termini generali delle difficoltà nello svolgimento dell'attività assicurativa nell'area di Caserta, con pressoché totale condanna dei comportamenti della Compagnia. Sennonché - ha osservato la Corte - l'imperversare della criminalità non può giustificare la liquidazione di falsi sinistri, effettuata senza alcuna tempestiva richiesta di intervento della società e senza la denuncia dei singoli casi agli organi di polizia giudiziaria. In conclusione la Corte ha affermato il principio secondo cui "costituisce illecito disciplinare il ripetuto pagamento di indennizzi da parte del liquidatore dipendente di una società di assicurazioni, con pacifica irregolarità delle relative procedure ed a causa di attività estorsiva da parte di associazioni delinquenziali, quando il liquidatore non abbia tempestivamente informato dei singoli fatti, ossia delle pressioni ricevute, la datrice di lavoro né gli organi di polizia, e quand'anche la detta attività delinquenziale costituisse fatto genericamente notorio".

 La Corte ha cassato la sentenza impugnata, accertando la legittimità del licenziamento e rinviando la causa, per l'esame della domanda di risarcimento del danno, che la datrice di lavoro ha proposto in riconvenzionale, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.


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