Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

SOLLEVATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 32 DEL "COLLEGATO LAVORO" - Con riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost. Rep.. (Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, ordinanza del 20 dicembre 2010, Est. La Notte Chirone).

Gianfranco S. è stato assunto alle dipendenze della S.p.A. Poste Italiane, come sportellista addetto all'Ufficio di Andria, con contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 6 aprile al 30 giugno 2007 "ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. n. 368/2001 così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266". Cessato il rapporto senza che siano intervenute nuove assunzioni, egli ha chiesto al Tribunale di Trani, con ricorso depositato l'11/8/2010, di accertare l'illegittimità del termine apposto al rapporto e di condannare l'azienda a riammetterlo in servizio e a corrispondergli le retribuzioni relative al periodo successivo alla scadenza del termine. Costituitasi in giudizio l'azienda ha chiesto l'applicazione dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24/11/2010, secondo cui: "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604"; inoltre "in presenza di contratti ovvero di accordi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà".

All'udienza del 6/12/2010, il giudice ha pronunciato una sentenza parziale, con la quale ha dichiarato "la nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto dalle parti in data 5/4/2007", e "che tra la s.p.a. Poste Italiane e Gianfranco S. è intercorso un rapporto a tempo indeterminato dalla data di assunzione (6/4/2007)", ordinando alla prima di riammettere immediatamente in servizio il secondo.

 Quindi, con ordinanza del 20 dicembre 2010 (Giudice dott.ssa Maria Antonietta La Notte Chirone) il Tribunale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, c. 5, 6 e 7 della legge 24.11.2011 n. 183 con riferimento agli articoli 3 (principio di eguaglianza e canone di ragionevolezza) 24 (tutela dei diritti) 101 e 102 (autonomia e indipendenza del giudice) 111 (giusto processo) e 117 (rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, in particolare dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo). Conseguentemente il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il processo in corso.

Pubblichiamo nella Sezione Documenti il testo integrale dell'ordinanza.

 icon Ordinanza Tribunale di Trani (760.44 kB)


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