Roma, 18 gennaio 2011 - C'è un'evidente analogia tra i lavoratori precari alle prese in questi giorni con il "collegato lavoro" e i dipendenti Fiat di Mirafiori sottoposti all'aut aut di Marchionne. Per i primi si tratta di decidere se inviare all'azienda, nel termine del 23 gennaio prossimo, stabilito da questa legge, una comunicazione di impugnazione dei contratti a termine scaduti in precedenza. Inviare questa comunicazione significa aprire una vertenza ed andare incontro alla disoccupazione, in attesa dell'esito del giudizio da promuovere per la dichiarazione di nullità dei termini. E' regola di comune esperienza che l'azienda non rinnoverà i contratti a chi dimostri di voler far valere i suoi diritti. Non pochi dei precari rinunceranno a proporre l'impugnazione nel termine stabilito dalla legge, nella speranza di un rinnovo del contratto a termine. Ciò significherà la perdita dei diritti maturati in precedenza. Una vera e propria rinuncia imposta dalla necessità di mantenere una sia pur precaria occupazione. Non resta che confidare in un intervento della Corte Costituzionale che dichiari l'illegittimità dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 per contrasto con gli artt. 3 (principio di eguaglianza), 24 (tutela dei diritti) e 117 (rispetto della normativa europea) della Costituzione. Anche i lavoratori di Mirafiori sono stati sottoposti ad una pesante pressione perché rinuncino ai loro diritti. Secondo Eugenio Scalfari, l'aut aut posto da Marchionne ai lavoratori ed ai sindacati non è un ricatto, ma un'alternativa, perché non c'è dolo e quindi non è configurabile un reato. Se questa dovesse essere la linea difensiva del manager in un ipotetico processo penale per i fatti di Pomigliano e Mirafiore, penso che lo condurrebbe dritto alle Vallette. Ma lasciamo che degli eventuali risvolti penali della vicenda si occupi, se lo riterrà, la Procura della Repubblica e cerchiamo di stabilire se la condotta di Marchionne sia compatibile con i principi di un ordinamento democratico occidentale, il cui fondamento è la libera autodeterminazione dei cittadini nei loro rapporti contrattuali e associativi.
Questo principio è tutelato, nel mondo del lavoro, non solo dallo statuto dei lavoratori, ma anche dal Codice Civile (quello del 1942) e dalla normativa dell'Unione europea che proibisce ogni sorta di coazione e discriminazione, per non parlare dei principi affermati dall'Onu, secondo cui "labour is not a commodity", il lavoro cioè non può essere mercificato.
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