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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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LE CONDIZIONI DI UN BANDO DI CONCORSO NON POSSONO ESSERE MUTATE UNILATERALMENTE DAL DATORE DI LAVORO - Anche se si tratta della pubblica amministrazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 26493 del 30 dicembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Meliadò).
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Il principio della immutabilità delle condizioni previste da un bando di concorso si applica, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, anche nei confronti della pubblica amministrazione. A seguito della riforma, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario. Deve applicarsi in materia il seguente principio di diritto:
"Ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità di concorso, criteri di valutazione dei titoli ecc.) prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Sicché il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile per effetto di successiva determinazione del datore di lavoro".
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