Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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PUO' ESSERE PROVATO PER PRESUNZIONI IL DANNO PROFESSIONALE SUBITO DA UN PERITO MECCANICO DESTINATO A MANSIONI AMMINISTRATIVE - In base a dati di comune esperienza (Cassazione Sezione Lavoro n. 24233 del 30 novembre 2010, Pres. Vidiri, Rel. Amoroso).

Il danno subito da un perito meccanico destinato a mansioni amministrative di natura burocratica con conseguente dequalificazione, può essere ravvisato nella lesione della capacità professionale acquisita, così come della possibilità di incrementare le conoscenze poste a base del patrimonio professionale realizzato nel corso delle vicenda lavorativa e nella connessa perdita di considerazione sociale.

L'onere probatorio a carico del lavoratore in ordine alla esistenza del danno può essere adempiuto oltre che mediante prova di natura documentale e testimoniale, anche in via presuntiva. Tale dimostrazione, come è stato affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6572 del 2006, può ritenersi assolta, secondo le regole sancite dall'art. 2727 c.c. "allorché venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse ragionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto; da tutte queste circostanze ..... complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 c.p.c. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove".

Recentemente Cass. Sez. Lav. 26.2.2009 n. 4652 ha affermato che in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.


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