Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI EFFICACIA DEL SECONDO LICENZIAMENTO - Intimato prima dell'annullamento del primo (Cassazione Sezione Lavoro n. 1244 del 20 gennaio 2011, Pres. Foglia, Rel. Zappia).

La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con le sentenze n. 5092 del 4 aprile 2001,  n. 10394 del 18 maggio 2005 e n. 459 dell'11 gennaio 2011, ha ritenuto che il licenziamento intimato nell'area della stabilità reale per mancanza di giusta causa o giustificato motivo costituisce negozio risolutivo del rapporto, il quale produce i suoi effetti tipici fino a quando non venga eventualmente annullato dal giudice; con la conseguenza che un secondo licenziamento, ove irrogato prima dell'annullamento, sarebbe privo di effetto, in quanto interverrebbe su un rapporto non più esistente. Con questo orientamento si è posta in dichiarato contrasto con la sentenza della stessa Sezione n. 1244 del 20 gennaio 2011 (Pres. Foglia, Rel. Zappia), richiamandosi alla sentenza n. 6055 del 6 marzo 2008 secondo cui il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale, determina solo un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, assicurandone la copertura retributiva e previdenziale, di modo che "il recesso illegittimo non può valere ad escludere la debenza, dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore reintegrato" (Cass. 1.3.05 n. 4261). La continuità e la permanenza del rapporto - ha affermato la sentenza n. 1244/2011 - giustifica l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ove basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice, dal quale solamente, in mancanza di tempestiva impugnazione, deriverà l'effetto estintivo del rapporto.


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