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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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E' DIRITTO DELLA COLLETTIVITA' RICEVERE INFORMAZIONI SU CHI SIA COINVOLTO IN UN PROCEDIMENTO PENALE O CIVILE - Specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 3674 del 1 febbraio 2011, Pres. Calabrese, Rel. Bevere).
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Il nostro ordinamento riconosce quale esimente rispetto al reato di diffamazione l'esercizio del diritto di informare i cittadini sull'andamento degli accertamenti giudiziari a carico di altri consociati, cioè il diritto di cronaca giudiziaria. E' interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, conoscere e controllare l'andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello Stato dinanzi all'illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati, in un determinato momento storico. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata. E' diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria. In pendenza di indagini di polizia giudiziaria e di accertamenti giudiziari nei confronti di un cittadino, non può essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione perde il suo carattere di antigiuridicità. Va comunque precisato che la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all'indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l'andamento del procedimento. Rientra cioè nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. E' quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni "a futura memoria", l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione.
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