Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL DIVIETO DEI NUOVI MEZZI DI PROVA IN APPELLO NON E' ASSOLUTO - Possibile la ricerca della verità materiale nelle cause di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 1246 del 20 gennaio 2011, Pres. Miani Canevari, Rel. La Terza).

Deve essere applicato il principio più volte enunciato in sede di legittimità per cui il divieto dei nuovi mezzi di prova in appello comprende anche i documenti, ma tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa. Si è precisato altresì che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. E' stato affermato altresì (Cass. 15653 del 01/07/2010) che "Nelle cause soggette al rito del lavoro, l'acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, secondo comma, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l'applicabilità del rapporto". Ciò non significa che le predette istanze debbano in ogni caso essere accolte dai giudici d'appello. E' vero invece che, ove formulate, spetta ai medesimi di valutarne la ammissibilità sulla base di tutti gli elementi versati in causa, esplicitando le regioni che ne consigliano il rigetto.


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