Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

ALLE SENTENZE DI NON DOVERSI PROCEDERE PERCHE' IL REATO E' ESTINTO PER PRESCRIZIONE O AMNISTIA NON VA RICONOSCIUTA ALCUNA EFFICACIA EXTRAPENALE - In base all'art. 652 cod. proc. pen. (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 1768 del 26 gennaio 2011, Pres. Vittoria, Rel. Spirito).

Il giudizio civile di danno, soprattutto per l'impulso giurisprudenziale dell'ultimo decennio, ha concretamente assunto configurazione, carattere ed ambiti che ne hanno esaltato la totale originarietà ed autonomia rispetto a quello penale. Come mero accenno alla vasta opera di rielaborazione, basti pensare al decisivo passo effettuato dalla fondamentale Cass. S.U. n. 500/99 nell'affermare definitivamente (in sintonia con le indicazioni da tempo inviate dalla dottrina) che la disposizione dell'art. 2043 cod. civ. non costituisce norma secondaria (di sanzione) rispetto a norme primarie (di divieto), ma racchiude in sé una clausola generale primaria, espressa dalla formula "danno ingiusto", in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia, in quanto lesivo di interessi ai quali l'ordinamento, prendendoli in considerazione sotto vari profili (esulanti dalle tematiche del risarcimento), attribuisce rilevanza. Di qui la conseguenza che, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dalla citata disposizione, non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela ma spetta al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, un'esigenza di protezione. A distanza di qualche anno è sopravvenuto il complessivo riassetto del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. (soprattutto ad opera di Cass. nn. 8827 ed 8828 del 2003 e poi di Cass. S.U. n. 26972/08), sulla base della fondamentale considerazione che esso, con riferimento al precetto costituzionale del'art. 2, deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi nel danno morale soggettivo e non essendo soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen. Siffatto danno non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale. A rafforzare l'autonomia dei giudizi ha, poi, contribuito quella giurisprudenza che ha chiarito che la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (tra le varie cfr. Cass. n. 329/01, n. 7695/08). Per altro verso, la giurisprudenza ha inciso sulle peculiari incombenze probatorie del giudizio civile di danno, ponendo in evidenza che mentre il giudizio penale pone al centro dell'osservazione la figura dell'imputato ed il suo status libertatis, quello civile risarcitorio guarda al danneggiato ed alle sue posizioni giuridicamente protette. Di qui l'affermazione che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è pur sempre regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. (per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo), nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili, ferma restando, però, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre al ragionevole dubbio" (Cass. n. 576/08). Sulla base di tutte le argomentazioni finora svolte può concludersi nel senso che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, devono ritenersi definitivamente espunti dall'ordinamento i principi di unitarietà delle giurisdizioni civile e penale e della conseguente prevalenza del giudizio penale sul giudizio civile, vigendo, piuttosto il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi, ad eccezione di determinati tipi formali di pronuncia per ipotesi tassativamente prescritte.

Deve essere, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: "La disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue: a) che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche); b) che, in quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile, ha proceduto ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale)".

In base all'art. 652 cod. proc. pen. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 comma 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442 cod. proc. pen., se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.


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