Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL GIUDICE PUO' RIDURRE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO SE DAGLI ATTI RISULTA CHE IL LAVORATORE LICENZIATO ABBIA LAVORATO ALTROVE - Non è necessario che sia formalizzata un'eccezione (Cassazione Sezione Lavoro n. 1950 del 27 gennaio 2011, Pres. Miani Canevari, Rel. Arienzo).

In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro che, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, né propone un'eccezione identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche ove l'acquisizione sia riconducibile ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato.


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