Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA POSSONO ESSERE ADOPERATE ESPRESSIONI DI COMMOSSA PARTECIPAZIONE ALLA VICENDA - Purché esse non costituiscano gratuita aggressione all'altrui reputazione (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4248 del 22 febbraio 2011, Pres. Morelli, Rel. Carleo).

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari). Ciò premesso, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica. Ed è appena il caso di sottolineare come nell'esercizio del diritto di critica, mirante per definizione non ad informare ma a fornire giudizi e valutazioni personali, ben possano essere adoperate espressioni di commossa partecipazione alla vicenda che si racconta e di indignazione nei confronti di determinate situazioni che si siano venute oggettivamente a determinare, con l'intento di coinvolgere emotivamente i lettori al fine di indurli a condividere le proprie valutazioni, in quanto nell'esercizio del diritto di critica ed altresì in quello contestuale di cronaca e di critica, non si richiede al giornalista di porsi nella veste di osservatore neutro ed imparziale. Ciò, naturalmente, purchè le espressioni usate non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione dei protagonisti dei fatti descritti.


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