Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

E' LECITA PER IL CRONISTA LA RIPRODUZIONE DI DICHIARAZIONI RESE IN SEDE GIUDIZIARIA - Indipendentemente dalla veridicità del loro contenuto (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4198 del 21 febbraio 2011, Pres. Trifone, Rel. Chiarini).

La pubblicazione di una dichiarazione resa in sede giudiziaria rientra nell'esercizio del diritto di informazione. In tema di cronaca giudiziaria il criterio della verità sostanziale della notizia non riguarda il contenuto di una dichiarazione resa in sede giudiziaria e l'attendibilità del dichiarante poiché la verità va riferita al fatto rappresentato, cioè al fatto che vi sia stata effettivamente quella dichiarazione, con indicazione del contesto giudiziario nel quale è stata resa, sì che il giornalista si pone quale semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accaduti nell'attività giudiziaria da un lato e l'opinione pubblica dall'altro, e non è tenuto a svolgere specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante. Va applicata al giornalista la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca quale estrinsecazione della libertà di pensiero prevista dall'art. 21 Costituzione e dall'art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'Uomo in quanto la pubblicazione di dichiarazioni rese in sede giudiziaria, ancorché oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, sia volta a soddisfare l'interesse pubblico all'informazione.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it