Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA QUOTIDIANITA' DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DISTINGUE LA FIGURA DEL REDATTORE DA QUELLA DEL COLLABORATORE FISSO - In base al CNLG (Cassazione Sezione Lavoro n. 3037 dell'8 febbraio 2011, Pres. Vidiri, Rel. Monaci).

In base all'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico la subordinazione può configurasi anche nella forma della "collaborazione fissa", allorché la prestazione lavorativa, pur non essendo quotidiana, sia continuativa. La frequenza della collaborazione distingue la figura del redattore da quella del "collaboratore fisso". Ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, mentre non è di per sé sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e l'esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi). In caso di accertata eccedenza delle attività svolte dal lavoratore rispetto a quelle del normale corrispondente, può configurarsi il diritto del medesimo ad un'integrazione della retribuzione ex art. 36 Cost..


© 2007 www.legge-e-giustizia.it