|
Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
|
AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA PUO' ESSERE UTILIZZATO, PER ANALOGIA IL CONCETTO DI GIUSTA CAUSA - Applicato per il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 3595 del 14 febbraio 2011, Pres. La Terza, Rel. Nobile).
|
Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.
Tale principio va parimenti applicato nell'ipotesi di recesso ante tempus dal contratto di agenzia a tempo determinato, che, analogamente con quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato a termine, deve essere sorretto da una giusta causa.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|