Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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IL PATTO DI DEQUALIFICAZIONE CONCLUSO NELL'INTERESSE DEL LAVORATORE PUŅ ESSERE RITENUTO LEGITTIMO - (Cassazione Sezione Lavoro n. 5520 del 4 giugno 1999, Pres. Santojanni, Rel. De Matteis).

L’art. 2103 cod. civ. proibisce l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori a quelle di assunzione o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita e, all’ultimo comma, prevede la nullità di qualsiasi patto contrario, volto a derogare ai precetti in materia di tutela della professionalità. Può essere tuttavia ritenuta legittima l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, ove egli avanzi una richiesta in tal senso, al fine di essere trasferito nella località di residenza della sua famiglia. In tale ipotesi infatti il patto di dequalificazione, in quanto concluso nell’interesse del lavoratore, deve ritenersi ammissibile, in applicazione dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare nella sentenza della Sezione Lavoro 5.7.1997 n. 6083, in tema di riducibilità consensuale della retribuzione e nella sentenza delle Sezioni Unite 7.8.1998 n. 7755, che ha ritenuto illegittimo il recesso del datore di lavoro per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, ove sia possibile adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori.


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