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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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LA REGGENZA NON DA' DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE SUPERIORE SOLO SE E' STATO APERTO IL PROCEDIMENTO DI COPERTURA DEL POSTO VACANTE - Nel pubblico impiego (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 3814 del 16 febbraio 2011, Pres. Vittoria, Rel. Morcavallo).
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Le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (art. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità. Conseguentemente a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori. Allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l'attribuzione del relativo trattamento, poiché nel pubblico impiego "privatizzato" il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal comma sesto dell'art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998, è stato soppresso dall'art. 15 del decreto legislativo n. 387 del 1998 con efficacia retroattiva. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali.
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