Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DOVERE DI FEDELTA' AL DATORE DI LAVORO NON PUO' RITENERSI VIOLATO IN CASO DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - Tutelata dalla Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 3822 del 16 febbraio 2011, Pres. Roselli, Rel. Arienzo).

E' correttamente motivata la decisione del giudice di merito che esclude l'ipotesi di violazione del dovere di fedeltà nella pubblicazione, da parte del giornalista lavoratore subordinato, di un libro presso un editore diverso dal datore di lavoro. Ove il comportamento del prestatore si estrinsechi in comportamenti che siano espressione, come nella specie, della libertà di pensiero, la tutela di valori individuati costituzionalmente (art. 21 Cost.) è tale da non essere recessiva rispetto a diritti-doveri connaturali al rapporto di lavoro, che, nella sostanza, non subiscono una compromissione per le modalità in cui si estrinsechino le condotte censurate.


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