Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO HA UNA FUNZIONE DI PREVENZIONE - Essa non è dovuta quando viene meno il pericolo (Cassazione Sezione Lavoro n. 4525 del 24 febbraio 2011, Pres Lamorgese, Rel. Meliadò).

L'indennità di rischio radiologico non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso nelle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico e terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione. La stessa non è dovuta allorché venga meno l'esposizione al rischio del lavoratore per significativi periodi di tempo. Deve, infatti, ritenersi che l'indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso, dell'ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorché tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.


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