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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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L'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO HA UNA FUNZIONE DI PREVENZIONE - Essa non è dovuta quando viene meno il pericolo (Cassazione Sezione Lavoro n. 4525 del 24 febbraio 2011, Pres Lamorgese, Rel. Meliadò).
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L'indennità di rischio radiologico non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso nelle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico e terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione. La stessa non è dovuta allorché venga meno l'esposizione al rischio del lavoratore per significativi periodi di tempo. Deve, infatti, ritenersi che l'indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso, dell'ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorché tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
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