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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL RIFIUTO DI UN INCARICO DI SUB-AGENTE NON E' SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO - In un contesto in cui ad altri dipendenti vengono offerte più valide alternative (Cassazione Sezione Lavoro n. 6625 del 23 marzo 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Curzio).
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L'onere della prova, a carico del datore di lavoro, della impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare in mansioni analoghe a quelle proprie della posizione lavorativa occupata, per quanto debba essere inteso con l'elasticità delineata dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in contesto in cui agli altri dipendenti vengono offerte più valide alternative, non può essere considerato assolto con la prova di aver proposto al dipendente, ricevendone risposta negativa, un'attività di natura non subordinata, ma autonoma, esterna all'azienda e priva di qualsiasi garanzia reale in termini di flusso di lavoro e di reddito, come quella di sub-agente.
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