|
Legge e giustizia: mercoledì 17 aprile 2024
|
IL DIRITTO DEL MALATO AL CONSENSO INFORMATO ATTIENE ALLA SUA DIGNITA' - Tutelata anche dal Trattato di Lisbona (Cassazione Sezione Terza Civile n. 7237 del 30 marzo 2011, Pres. Petti, Rel. Uccella).
|
Il diritto al cd. consenso informato, in tanto costituisce uno degli aspetti dell'inviolabile diritto alla libertà personale, in quanto l'homo juridicus ha acquisito la identità giuridica di homo dignus, per mutuare terminologia di autorevole giurista. Infatti, tale innovazione identificativa è positivamente configurata in virtù della prescrittività delle norme di cui all'art. 2, 3 e 32 Cost., attualmente rafforzata dagli artt. 1-5 della Carta di Nizza, (giuridificata dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, già ratificata dall'Italia durante parte della fase del giudizio di primo grado e durante la fase di appello). Ne consegue che l'interprete è chiamato ad un suo preciso obbligo nello svolgimento della sua attività ermeneutica, ovvero di non poter più ignorare la soglia della tutela espansiva del principio supremo, contenuto nella Costituzione, della dignità umana, qualunque sia l'oggetto sottoposto al suo esame. Infatti, nelle norme su indicate della Carta di Nizza, e precisamente sotto il titolo "Dignità", si proclamano la inviolabilità della dignità umana, il diritto alla integrità fisica e psichica con alcune specificazioni relative alle applicazioni della medicina e della biologia. In altri termini, in virtù del diritto vivente, costituito da statuizioni costituzionali e di questa Corte, nonché dall'osmosi tra attività interpretativa e intuizioni dottrinali, gli interventi sul corpo del paziente obbligano lo Stato e le sue istituzioni, tra cui il giudice, a mantenere al centro la dimensione della persona umana nella sua concreta esistenzialità, in quanto la sua dignità è l'a priori dei diritti fondamentali, senza il quale essi potrebbero essere soggetti a limiti e possono svilire ogni loro incisività: valore assiologico che informa la Costituzione interna e viepiù la norma ordinaria.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|