Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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IL DIRITTO DI CRITICA PUO' ESSERE ESERCITATO CON ESPRESSIONI DI QUALSIASI TIPO - Purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10125 del 9 maggio 2011, Pres. Preden, Rel. De Stefano).

Non sarebbe giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza; invero, qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero; pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onere e della reputazione del soggetto interessato. Per giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte in tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall'interesse pubblico, dalla rispondenza a verità dei fatti esposti e dalla continenza formale), con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate negli articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente.


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