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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE L'INTERESSE AD AGIRE SI RICOLLEGA A UNA SOCCOMBENZA NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - In base all'art. 100 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 9308 del 22 aprile 2011, Pres. Foglia, Rel. Bandini).
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Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il principio enunciato nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo cui per proporre una domanda e per contraddire ad essa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega pertanto ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, intesa come effetto pregiudizievole derivante dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenza impugnata.
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