Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE L'INTERESSE AD AGIRE SI RICOLLEGA A UNA SOCCOMBENZA NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - In base all'art. 100 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 9308 del 22 aprile 2011, Pres. Foglia, Rel. Bandini).

Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il principio enunciato nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo cui per proporre una domanda e per contraddire ad essa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega pertanto ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, intesa come effetto pregiudizievole derivante dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenza impugnata.


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