Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE VA AL DI LA' DEL DOLORE PER LA MORTE DI UNA PERSONA CARA - La relativa quantificazione in via equitativa richiede un'attenta considerazione di tutte le circostanze (Cassazione Sezione Lavoro n. 10107 del 9 maggio 2011, Pres. Preden, Rel. Amendola).

Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. Il danno da perdita del rapporto parentale deve sì essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, ma esplicando le regole di equità applicate (comb. disp. artt. 1226 e 2056 cod. civ.) e, nello specifico, tenendo conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia subita dai prossimi congiunti della vittima, di talché la relativa quantificazione esige un'attenta considerazione di tutte le circostanze idonee a lumeggiare la pregnanza, in concreto, dell'entità della lesione subita dai superstiti.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it