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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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NEL CASO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI NON V'E' COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - E quindi non si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 9287 del 22 aprile 2011, Pres. Roselli, Rel. Amoroso).
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Nel caso di lavori socialmente utili non vi è, in linea di principio, costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e quindi non si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali né, conseguentemente, quella del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. Va confermata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, né a termine né a tempo indeterminato, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di ente comunale per l'attuazione di apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa peculiare in concreto applicabile (art. 1 bis L. n. 390 del 1981; art. 23, 7° comma, L. n. 67 del 1988; art. 8 1°comma, d.leg. n. 468 del 1997, art. 4 d.leg. n. 81 del 2000), un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale (pur con l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come quello, ad esempio, in tema di trattamento di malattia), con la conseguente esclusione della tutela reale legittimante la possibile reintegrazione nel posto di lavoro e l'ottenimento del risarcimento del danno a seguito dell'esercizio del recesso da parte dell'ente utilizzatore. Si applicano quindi le regole comuni del risarcimento del danno con onere della prova a carico del lavoratore.
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