Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE IL COMPORTAMENTO DEL MAGISTRATO CHE PROTRAE INGIUSTIFICATAMENTE LA DURATA DI UNA CAUSA CIVILE - Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 Cedu (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 10867 del 18 maggio 2011, Pres. Vittoria, Rel. Bucciante).

Costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistrato che, quale giudice in una causa civile, ne ha protratto ingiustificatamente la durata in quanto: a) ha atteso quasi tre anni per la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio inadempiente; b) ha poi richiesto un supplemento di perizia, avendo in seguito concesso udienze di mero rinvio; c) infine, dopo che la causa era stata rinviata avanti al collegio ed assunta in decisione, l'ha rimessa sul ruolo per ulteriori chiarimenti del consulente tecnico. Con tale comportamento egli si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, con compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario ed ha arrecato un ingiusto danno alle parti contribuendo a procrastinare, per molti anni, la definizione della causa. Per le conseguenze che ne sono derivate (il Ministero della giustizia è stato infatti condannato al pagamento dell'indennizzo ex legge n. 89 del 2001), la condotta del magistrato integra anche violazione grave, determinata da inescusabile negligenza, degli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 6 della Cedu Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, concernenti tutti il principio della effettività della tutela dei diritti, da attuarsi in un processo che si svolga in tempi ragionevoli.


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