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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE IL COMPORTAMENTO DEL MAGISTRATO CHE PROTRAE INGIUSTIFICATAMENTE LA DURATA DI UNA CAUSA CIVILE - Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 Cedu (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 10867 del 18 maggio 2011, Pres. Vittoria, Rel. Bucciante).
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Costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistrato che, quale giudice in una causa civile, ne ha protratto ingiustificatamente la durata in quanto: a) ha atteso quasi tre anni per la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio inadempiente; b) ha poi richiesto un supplemento di perizia, avendo in seguito concesso udienze di mero rinvio; c) infine, dopo che la causa era stata rinviata avanti al collegio ed assunta in decisione, l'ha rimessa sul ruolo per ulteriori chiarimenti del consulente tecnico. Con tale comportamento egli si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, con compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario ed ha arrecato un ingiusto danno alle parti contribuendo a procrastinare, per molti anni, la definizione della causa. Per le conseguenze che ne sono derivate (il Ministero della giustizia è stato infatti condannato al pagamento dell'indennizzo ex legge n. 89 del 2001), la condotta del magistrato integra anche violazione grave, determinata da inescusabile negligenza, degli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 6 della Cedu Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, concernenti tutti il principio della effettività della tutela dei diritti, da attuarsi in un processo che si svolga in tempi ragionevoli.
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