Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA PENOSITA' E LA PESANTEZZA DEL DEMANSIONAMENTO SONO ELEMENTI DI GIUDIZIO IDONEI A PROVARE L'ESISTENZA DI UN DANNO NON PATRIMONIALE - Da liquidare equitativamente (Cassazione Sezione Lavoro Lavoro n. 11193 del 20 maggio 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Stile).

Salvatore B., dipendente della Alenia Marconi System S.p.A. con inquadramento nel VII livello e mansioni di responsabile di zona, è stato destinato all'ufficio contabilità ove per circa cinque anni ha svolto compiti di registrazione delle fatture. Egli ha promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Roma sostenendo di essere stato dequalificato con l'adibizione a mansioni di quarto livello e chiedendo la condanna dell'azienda al risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dalla dequalificazione. L'azienda si è difesa negando di avere adibito il lavoratore a mansioni dequalificanti e sostenendo, tra l'altro, che il lavoratore aveva frapposto difficoltà ed ostacoli allo svolgimento delle nuove mansioni affidategli. In grado di appello la Corte di Roma ha ritenuto che il lavoratore abbia subito una grave dequalificazione ed ha condannato l'azienda al risarcimento dei danni non patrimoniali, in misura di euro 100.000. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11193 del 20 maggio 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte di Roma ha correttamente motivato la sua decisione osservando come prima della dequalificazione Salvatore B. aveva svolto mansioni di responsabile del personale di zona con compiti di gestione quantomeno amministrativa di un certo numero di persone, mentre successivamente era stato trasferito all'ufficio contabilità clienti e "affiancato" ad un'impiegata di 5° livello, incaricata di insegnargli la registrazione delle fatture; lo stesso, inoltre, non aveva nemmeno una propria scrivania, ma era "appoggiato" a quella della stessa impiegata; a seguito delle rimostranze dell'impiegata, era stato spostato in altra stanza "con un grande bancone e tanta carta" ad archiviare documenti relativi alla contabilità clienti. Opportunamente - ha rilevato la Corte - il Giudice a quo, oltre a descrivere minuziosamente l'attività svolta da Salvatore B., ha anche rimarcato come fossero del tutto irrilevanti alcune circostanze, quali l'insufficienza dell'apporto dato dallo stesso nello svolgimento delle "nuove" mansioni, "fatto più che normale per mansioni così lontane dalle proprie attitudini ed oltretutto svolte in condizioni psico-fisiche precarie, ovvero il fatto che un teste abbia affermato che mai con lei il predetto si era lamentato del fatto che non avesse nulla da fare. Così come del tutto ininfluente è stata ritenuta la circostanza relativa al fatto che Salvatore B. aveva "sempre frapposto difficoltà ed ostacoli allo svolgimento degli incarichi affidati", essendo tale atteggiamento non solo spiegabile, ma anzi del tutto legittimo, di fronte al palese demansionamento. La Suprema Corte ha ritenuto infondati anche i rilievi mossi dall'azienda all'accertamento e alla liquidazione del danno da demansionamento. Come emerge dalla parte espositiva della sentenza impugnata - ha osservato la Corte - Salvatore B. ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla dequalificazione subita; orbene, proprio facendo riferimento a tale forma di danno causato dall'accertato notevole demansionamento, il Giudice a quo, in mancanza di criteri tabellari o codificati e in presenza di una richiesta in tal senso, sia pure in via subordinata, ha proceduto ad una valutazione equitativa tenendo conto della particolare penosità e pesantezza del demansionamento (dalla settima alla quarta categoria), della sua durata (circa cinque anni), della sostanziale inoperosità cui Salvatore B. era stato costretto per lunghi periodi, delle modalità di comportamento aziendale particolarmente afflittive (privazione di strumenti di lavoro essenziali e, per certi periodi, persino di una stanza o di una scrivania autonoma, sottoposizione ad impiegati di livello anche di molto inferiore) e, infine, dell'assoluta violazione dell'ordine inibitorio emesso dal Tribunale in sede di reclamo avverso il richiesto provvedimento ex art. 700 c.p.c.. Sulla base di tali accertate circostanze - ha osservato la Corte - coerentemente la Corte di merito ha ritenuto equo e ragionevole quantificare il danno in un importo economicamente significativo, corrispondente a due terzi della retribuzione lorda percepita, calcolata su una media presuntiva (stimata sulla base delle buste-paga prodotte) per il periodo di cinque anni, per un totale di € 100.000 oltre accessori; in conclusione, nel caso in esame non vi è stato alcun illegittimo assolvimento dall'onere della prova, avendo la Corte d'Appello giudicato sulla base di plurime e circostanziate allegazioni documentali nonché utilizzando con apprezzamento motivato lo strumento specifico della prova presuntiva.


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