Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA VANNO APPLICATI IN TUTTA ITALIA I CRITERI STABILITI DAL TRIBUNALE DI MILANO - Garanzia di parità di trattamento (Cassazione Sezione Terza Civile n. 12408 del 7 giugno 2011, Pres. Preden, Rel. Amatucci).

I giudici dì merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale. Essi costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza della Suprema Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare  in  tutti i  casi  in cui  la  fattispecie  concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.

Peraltro delle menzionate diversità l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha tenuto conto allorché, a seguito di un dibattito al quale hanno partecipato giudici ed avvocati (taluni anche fiduciari di importanti compagnie assicurative), il 25 giugno 2009 ha adottato la nuova tabella, significativamente denominata - in ossequio ai principi enunciati dalle sezioni unite del 2008, dunque considerati, in una alle conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi - non più "Tabella per la liquidazione del danno biologico", bensì "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all' integrità psico-fìsica", di recente aggiornata (il 23.3.2011) in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'I.S.T.A.T. nel periodo 1.1.2009 - 1.1.2011.

Sono stati contestualmente approvati i nuovi "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale", ai quali pure occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento.


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