Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'INPGI HA IL POTERE DI ADOTTARE AUTONOME DELIBERAZIONI IN MATERIA DI REGIME SANZIONATORIO E DI CONDONO PER INADEMPIENZE - Per assicurare l'equilibrio del suo bilancio (Cassazione Sezione Lavoro n. 12208 del 6 giugno 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Bandini).

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del dl.vo n. 509/94, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 legge n. 388/00 non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 del citato dl.vo), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116) - deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 7, dl.vo n. 509 (art. 4, comma sesto bis legge n. 140/97) - pur avendo l'Istituto l'obbligo, alla stregua dell'art. 76 della predetta legge n. 388/00, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (cfr, Cass., n. 11023/2006; conforme, Cass., n. 21612/2007). È stato infatti osservato che il potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare "...deliberazioni in materia di regime sanzionatorio) e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale", ai sensi dell'art. 3, comma 2, dl.vo n. 509/94 (come previsto dell'art. 4, comma 6 bis, di n. 79/97, convertito, con modificazioni, in legge n. 140/97), trova il proprio limite nella necessità, fissata dall'art. 76, comma 4, legge n. 388/00, per cui "Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive", cosicché tale "... necessità, pur costituendo un limite, per il suo stesso contenuto (coordinamento), è di per sé stessa, sul piano negativo, la negazione d'una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento dell'Istituto, e, sul piano positivo, l'affermazione d'un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, ed in particolare alle esigenze di bilancio", nonché della possibilità che tale potere " ... sia esercitato in modo non integralmente conforme alle norme della previdenza sociale obbligatoria."


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