Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELLA LINGUA ITALIANA SI RIFERISCE AGLI ATTI PROCESSUALI E NON AI DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI - In base agli articoli 122 e 123 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Prima Covile n. 13249 del 16 giugno 2011, Pres. Carnevale, Rel. Ragonesi).

Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Pertanto quando tali documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale, può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero tale documento sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa.


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