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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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IL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELLA LINGUA ITALIANA SI RIFERISCE AGLI ATTI PROCESSUALI E NON AI DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI - In base agli articoli 122 e 123 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Prima Covile n. 13249 del 16 giugno 2011, Pres. Carnevale, Rel. Ragonesi).
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Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Pertanto quando tali documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale, può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero tale documento sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa.
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