Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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IN SEDE CIVILE IL NESSO CAUSALE TRA IL COMPORTAMENTO OMISSIVO DEL MEDICO E IL PREGIUDIZIO SUBITO DAL PAZIENTE VA STABILITO CON CRITERIO NECESSARIAMENTE PROBABILISTICO - L'onere della prova grava sul danneggiato (Cassazione Sezione Terza Civile n. 12686 del 9 giugno 2011, Pres. Filadoro, Rel. Barreca).

Nell'accertamento della responsabilità professionale del medico, occorre fare applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di causalità e concorso di cause: è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi; l'onere della prova relativa grava sul danneggiato, indipendentemente dalla difficoltà dell'intervento medico-chirurgico (cfr. Cass. 11 maggio 2009 n. 10743); tuttavia, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".


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