Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCESSO DEL LAVORO IL DEPOSITO DI NUOVI DOCUMENTI PUO' ESSERE AMMESSO SE ESSI SONO STATI FORMATI IN UN MOMENTO SUCCESSIVO AL DEPOSITO DEL RICORSO - Ovvero se la loro produzione sia giustificata dagli sviluppi del processo (Cassazione Sezione Lavoro n. 12466 dell'8 giugno 2011, Pres. Roselli, Rel. Mancino).

Nel processo del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio del convenuto, imposta dall'art. 416, terzo comma c.p.c. - onere probatorio gravante anche sul ricorrente per il principio di reciprocità (v. Corte Cost., sent. n. 13 del 1977) -, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, c.p.c.). La produzione in udienza comporta o la dichiarazione giudiziale di decadenza o l'ammissione d'ufficio ex art. 421, secondo comma, c.p.c. (v. Cass., Sez Un., 20 aprile 2005, n. 8202) e in tal caso la controparte può dedurre proprie prove, con assegnazione di un termine perentorio (art. 420, sesto comma. c.p.c.) con la conseguenza che il silenzio di costei comporta accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione.


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