|
Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
|
I PREGIUDIZI DI TIPO ESISTENZIALE CAUSATI AL LAVORATORE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 2087 COD. CIV. SONO UNA COMPONENTE DEL DANNO BIOLOGICO - E' ammessa la prova per presunzioni in base a una serie di circostanze (Cassazione Sezione Lavoro n. 13356 del 17 giugno 2011, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri).
|
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla violazione degli obblighi previsti dall'art. 2087 cod. civ. (tutela del lavoratore), il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. Le Sezioni Unite (sentenza 24 marzo 2006 n. 6572) e successiva giurisprudenza, hanno chiarito che tale danno, così come ora definito, vada comunque provato dall'attore, costituendo la prova (avente ad oggetto precise circostanze atte a dimostrare l'adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state eseguite in assenza dell'evento dannoso) il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa. Se è pur vero che la medesima pronuncia ha affermato che la prova in questione può essere anche presuntiva, è altrettanto vero che la parte è onerata di fornire al giudice una serie concatenata di circostanze, quali la durata, la gravità, la conoscibilità dell'inadempimento all'interno e all'esterno del luogo di lavoro, le reazioni del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, gli effetti negativi sulle sue abitudini di vita.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|