Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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I PREGIUDIZI DI TIPO ESISTENZIALE CAUSATI AL LAVORATORE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 2087 COD. CIV. SONO UNA COMPONENTE DEL DANNO BIOLOGICO - E' ammessa la prova per presunzioni in base a una serie di circostanze (Cassazione Sezione Lavoro n. 13356 del 17 giugno 2011, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri).

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla violazione degli obblighi previsti dall'art. 2087 cod. civ. (tutela del lavoratore), il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. Le Sezioni Unite (sentenza 24 marzo 2006 n. 6572) e successiva giurisprudenza, hanno chiarito che tale danno, così come ora definito, vada comunque provato dall'attore, costituendo la prova (avente ad oggetto precise circostanze atte a dimostrare l'adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state eseguite in assenza dell'evento dannoso) il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa. Se è pur vero che la medesima pronuncia ha affermato che la prova in questione può essere anche presuntiva, è altrettanto vero che la parte è onerata di fornire al giudice una serie concatenata di circostanze, quali la durata, la gravità, la conoscibilità dell'inadempimento all'interno e all'esterno del luogo di lavoro, le reazioni del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, gli effetti negativi sulle sue abitudini di vita.


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