Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DATORE DI LAVORO E' ONERATO DELLA PROVA DELLA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO ANCHE IN BASE ALLA NORMATIVA GENERALE SULL'INADEMPIENZA CONTRATTUALE - In base all'art. 2697 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro Sezione Lavoro n. 13496 del 20 giugno 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Balestrieri).

Giuseppe M. dipendente della S.p.A. Tubi Gomma Torino con qualifica di operaio, è stato sottoposto a procedimento disciplinare e licenziato nel luglio 2004 con l'addebito di avere ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro per introdursi abusivamente nel locale officina, di avere rivolto frasi ingiuriose al capo reparto e di avere scagliato contro di lui un pezzo metallico colpendolo di rimbalzo ad una gamba. Egli non ha impugnato il licenziamento, ma ha chiesto al Tribunale di Casale Monferrato la condanna della società al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per l'illegittimità del licenziamento, da liquidarsi in misura pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito ed il trattamento pensionistico che percepiva tenendo altresì conto che se fosse andato in pensione con la massima anzianità contributiva, avrebbe avuto diritto a una pensione superiore a quella in godimento. Il Tribunale ha rigettato la domanda. In grado di appello la Corte di Torino ha parzialmente riformato la decisione di primo grado condannando la società a corrispondere al lavoratore la somma di euro 31.620,00 a titolo di risarcimento del danno. La Corte ha ritenuto in particolare che l'azienda non abbia provato la legittimità del licenziamento. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge, in particolare delle regole probatorie.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13496 del 20 giugno 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Balestrieri) ha rigettato il ricorso. Essa ha rilevato preliminarmente che nel caso in esame non è in discussione, e dunque è estraneo al thema decidendi, il diritto di Giuseppe M. di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato per giusta causa (disposta dalla società il 16 luglio 2004), pur in assenza di impugnazione del licenziamento. La società infatti sostanzialmente si duole che la Corte di merito non abbia adeguatamente considerato che, non trattandosi di impugnazione del licenziamento ma di "ordinaria azione risarcitoria", non era essa a dover dimostrare la verità dei fatti posti a fondamento della risoluzione del rapporto, ma Giuseppe M. a dover dimostrare con rigore che tali fatti non si erano verificati. La società non qualifica la natura della responsabilità risarcitoria, pur insistendo per una inversione dell'onere probatorio, per cui non sarebbe stato onere della datrice di lavoro provare la giustificatezza (legittimità) del recesso, ma il lavoratore a dover dimostrare che la società aveva compiuto atti illegittimi causativi di danno. Deve al riguardo chiarirsi - ha osservato la Cassazione - che, trattandosi di responsabilità contrattuale, avente titolo nel rapporto di lavoro in corso tra le parti, al lavoratore spetta allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, oltre a provare il danno ed il nesso causale, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533, e successiva giurisprudenza). Essendo il fatto generatore del danno un licenziamento, spetta al datore di lavoro provare che esso era legittimo, e cioè che egli non è incorso in alcun inadempimento contrattuale, considerato che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutti gli obblighi che ne derivano secondo la legge (art. 1374 c.c.). La tesi per cui tale prova sarebbe eccezionalmente prevista dall'art. 5 della L. n. 604 del 1966 in tema di impugnazione del licenziamento - ha affermato la Corte - confligge con la considerazione che essa è, a ben vedere, semplice specificazione del generale principio sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per cui la parte che intende far valere la legittimità della risoluzione del contratto, anche alla luce delle norme di legge che la disciplinano e che rilevano in base al citato art. 1374 c.c., deve provare i fatti che ne sono a fondamento; è pertanto il datore di lavoro che resta onerato, anche nel caso qui in esame, della prova della legittimità del licenziamento.


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