Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA DOMANDA DI INDENNIZZO PER DANNI DA VACCINAZIONI E TRASFUSIONI DEVE ESSERE PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE - In base alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 12538 del 9 giugno 2011, Pres. Vittoria, Rel. Amoroso).

Va confermato l'orientamento giurisprudenziale da ultimo affermatosi nella Sezione Lavoro secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute. Come il Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l'azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l'indennizzo.


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