Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DIRITTO DELL'ENTE PREVIDENZIALE A PERCEPIRE LE SANZIONI CIVILI PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI - In base all'art. 18 L. n. 6/81 (Cassazione Sezione Lavoro n. 14713 del 5 luglio 2011, Pres. Miani Canevari, Rel. Filabozzi).

Le sanzioni civili da omesso o ritardato pagamento di obbligazione contributiva, pur se accessorie, hanno funzione di rafforzamento dell'obbligazione principale e natura giuridica diversa da quest'ultima, cosicché, in difetto di diversa specifica disposizione, non sono assoggettate al medesimo regime prescrizionale dell'obbligazione contributiva cui si riferiscono; conseguentemente le sanzioni civili da omesso o ritardato pagamento dei contributi dovuti all'Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti restano assoggettate al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 18 legge n. 6/81, ancorché tale disposizione debba ritenersi abrogata, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335/95, per ciò che riguarda il termine di prescrizione applicabile all'obbligazione contributiva.


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