Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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IL SOCIO LAVORATORE DI UNA COOPERATIVA HA DIRITTO ALLA TUTELA CONTRO IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - Anche se non sia stato adottato il regolamento interno (Sezione Lavoro n. 14741 del 5 luglio 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Meliadò).

Con la legge n. 142 del 3 aprile 2001 il legislatore ha dato vita ad una incisiva riforma della cooperazione di lavoro, introducendo, e per la prima volta, un compiuto sistema di diritti e di garanzie per il socio lavoratore ed attribuendo a tale rapporto una espressa qualificazione giuridica, idonea a far configurare il lavoro cooperativo come rapporto speciale, distinto tanto dal lavoro puramente associativo quanto da lavoro solo subordinato. In particolare, il legislatore, prevedendo che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali" (così l'art. 1 comma 3 come mod. dall'art. 9 della legge n. 30 del 2003), ed incentrando su tale fondamentale norma di qualificazione gli ulteriori svolgimenti della posizione giuridica del socio lavoratore, ha definitivamente ratificato la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, mutualità e scambio, ridimensionando la portata di una concezione puramente associativa del fenomeno cooperativo, come espressa dalla tradizionale formula del socio "imprenditore di se stesso", che meritava ormai di essere riconsiderata alla luce della assai precaria tutela che l'ordinamento delle società assicurava alla prestazione di lavoro. La configurazione del lavoro cooperativo come rapporto qualificato dal concorso di una molteplicità di cause negoziali collegate (e, quindi, dalla presenza di un rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, a latere di quello associativo) segna, quindi, il definitivo abbandono dell'idea (che era stata magna pars dell'elaborazione giurisprudenziale della materia: ad iniziare da S.U. n. 1530/1989) per cui l'attuazione dello scopo mutualistico non si realizza attraverso un rapporto di scambio ulteriore rispetto al contratto sociale e non è, pertanto, configurabile un rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, se l'attività del socio è finalizzata, attraverso l'esecuzione di prestazioni previste dal patto sociale e dirette al perseguimento di fini mutualistici, all'adempimento del contratto di società. Una concezione - giova rammentare - che la giurisprudenza stessa non aveva mancato di avvertire come progressivamente inadatta a cogliere l'evoluzione del fenomeno cooperativo (nel momento stesso in cui aveva esteso la competenza del giudice del lavoro alle controversie fra la società ed i soci; S.U. n. 10906/1998) e che non aveva impedito, comunque, che si alimentasse una progressiva incertezza circa la qualificazione giuridica del lavoro cooperativo, per come testimoniava il proliferare di un contenzioso alimentato dalla progressiva sottoprotezione cui erano esposti i soci lavoratori, e che si dilatasse la cooperazione fraudolenta, fonte di discredito per l'immagine stessa della cooperazione e di fondare preoccupazioni circa il rispetto del principio di concorrenza. La legge n. 142 del 2001, innovando il tradizionale quadro di riferimento del lavoro nelle società cooperative, ha introdotto in favore dei soci un complesso di tutele minime ed inderogabili che, seppure non retroattive, non possono che estendersi a tutte le situazioni giuridiche che si maturano nella vigenza della legge stessa e ha provveduto a dare al lavoro cooperativo una nuova configurazione giuridica, nella quale vengono attratti tutti i rapporti contrattuali in essere al tempo della sua entrata in vigore. Né per tale effetto può ritenersi preclusiva la mancata adozione del regolamento previsto dall'art. 6 dello stesso testo, che, per come prescrive il suo primo comma, deve, fra l'altro, (ed "in ogni caso") contenere "le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, in riferimento ai profili professionali dei soci lavoratori, subordinati e non ...". Per quanto, infatti, l'adozione del "regolamento interno" costituisca un aspetto qualificante della disciplina della cooperazione di lavoro, essendosi attribuita a tale fonte la definizione dell'organizzazione di lavoro dei soci e la concreta individuazione della tipologia dei rapporti di scambio che si instaurano fra gli stessi e l'impresa sociale, va, tuttavia, escluso che la sua rilevanza possa spingersi sino a condizionare l'efficacia stessa della disciplina legale. In tal senso depone, in primo luogo, la considerazione che il regolamento costituisce pur sempre un atto di autonomia privata e che, in difetto di espressa autorizzazione, ad un atto di autonomia privata non è consentito di condizionare gli effetti, e, nel caso, addirittura di precludere l'operatività di una disciplina legale di tutela del lavoro. Ma non minore rilievo assume la osservazione che la funzione perseguita dal regolamento con riferimento all'individuazione degli ulteriori rapporti di scambio che si instaurano fra i soci e la cooperativa, per quanto rilevante, non è certo una funzione costitutiva, ma è piuttosto quella di assicurare un adeguato grado di certezza all'organizzazione del lavoro cooperativo, nei limiti, pur sempre, in cui tale organizzazione non contrasti con la concreta attuazione che la prestazione di lavoro manifesta. Ne deriva che, in caso di mancata adozione del regolamento, i rapporti che la cooperativa "intende attuare" con i soci (per richiamare l'espressione del primo comma dell'art. 6) saranno quelli corrispondenti al tipo contrattuale che l'attuazione del rapporto manifesta e che, in caso di contestazione, il socio prospetti in giudizio e chieda di provare, senza che si determini alcun vuoto di regolamentazione, alla luce della regola fondamentale, introdotta dal legislatore, della duplicità dei rapporti che qualificano il lavoro cooperativo e della applicabilità a tali rapporti di tutti i conseguenti effetti di disciplina (art. 1 comma 3). Significative indicazioni in tal senso offre, del resto, la normativa speciale, in particolare il decr. Leg. n. 2202 del 2002, in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, che prevede, all'art. 4 comma 3, che il revisore, fra l'altro, verifichi "l'eventuale esistenza del regolamento interno", stabilendo, in caso di costatata inadempienza, che lo stesso diffidi la cooperativa alla regolarizzazione, e proroga, in mancanza, al Ministro le eventuali sanzioni, che possono condurre sino alla gestione commissariale e allo scioglimento della società; così come l'art. 23 sexies della legge n. 47 del 2004, che, nel prorogare il termine originariamente previsto per l'adozione del regolamento, prevede che "il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'art. 2545 sexiesdecies del codice civile" e cioè la facoltà di autorizzare la gestione commissariale, anche ai fini dell'approvazione del regolamento. Si tratta di disposizioni che nel loro complesso confermano come la mancata o irregolare adozione del regolamento interno se determina per la cooperativa la possibilità di specifiche sanzioni, non compromette, tuttavia, l'attività svolta, né impedisce l'instaurazione tanto del rapporto sociale, quanto dell'ulteriore rapporto di scambio. E, del resto, ove si ritenesse che la nuova disciplina del lavoro cooperativo presupponga quale condizione di operatività l'adozione del regolamento interno (in senso contrario v. già Cass. n. 10240/2009), si determinerebbe per i soci delle cooperative inadempimenti, rispetto ai soci di cooperative in regola con gli obblighi di legge, una situazione di svantaggio che risulterebbe, a fronte della comune qualificazione del rapporto contrattuale, priva di razionale giustificazione e tale da determinare una non consentita disparità di trattamento.


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