Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

DOPO L'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PROMOSSO DAL PROCURATORE GENERALE NEI CONFRONTI DI UN MAGISTRATO, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NON PUO', PER GLI STESSI FATTI, RIAPRIRE L'INDAGINE - In base al d.lgs. n. 109/2006 (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14664 del 5 luglio 2011, Pres. Proto, Rel. Amoroso).

Nel procedimento disciplinare a carico di un magistrato, ove il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione proceda all'archiviazione (ex art. 16, comma 5 bis, d.lgs. n. 109/2006) perché il fatto addebitato al magistrato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante, e il Ministro della giustizia, al quale tale provvedimento sia stato comunicato, non richieda, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, non domandi al presidente della sezione disciplinare del C.S.M. la fissazione dell'udienza di discussione orale,  è illegittimo il mero riavvio  da parte del Ministero, degli atti di indagine in ordine allo stesso fatto addebitato al magistrato, con conseguente improponibilità dell'azione disciplinare nuovamente esercitata con il successivo atto di incolpazione del magistrato medesimo, salvo che successivamente non emerga un quid novi in termini di elementi circostanziali dal fatto originariamente addebitato, sì da modificare la prospettiva di tale fatto e da giustificare la riapertura della fase degli atti di indagine, e sempre che non sia già decorso il termine di durata massima della fase.


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