Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'INFORMAZIONE AL PAZIENTE SUI RISCHI DI UN'OPERAZIONE CHIRURGICA DEVE ESSERE DATA DAL SANITARIO SCELTO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO - Non da altri medici (Cassazione Sezione Terza Civile n. 14110 del 27 giugno 2011, Pres. Trifone, Rel. D'Alessandro).

L'informazione al malato da parte del medico (o della struttura sanitaria) circa le possibili conseguenze dell'intervento non è surrogabile da una conoscenza acquisita aliunde riguardo ai rischi dell'intervento, sia perché il medico che non esegue l'intervento non è obbligato a fornire una informazione dettagliata (e dunque, a prescindere dai profili strettamente probatori, non è possibile confidare sul fatto che la sua informazione sia stata sufficientemente completa), sia soprattutto perché il rilascio dell'informazione attiene allo specifico rapporto che si instaura tra il paziente ed il medico (o la struttura) da questi prescelto per eseguire l'intervento. Pertanto deve in definitiva escludersi che l'obbligo di informare il paziente stesso dei possibili rischi dell'intervento possa essere assolto da altri medici da cui in definitiva il paziente ha scelto di non farsi operare.


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